Documenti e Normative
Questa sezione del sito si propone come una piccola "guida" introduttiva agli aspetti tecnico-burocratici delle nozze, affrontando ogni argomento nell'aspetto più generale. Per informazioni precise e dettagliate, si rimanda agli uffici competenti
Il matrimonio è un atto ufficiale regolato dalla legge italiana che prevede tre diverse modalità di sposarsi. Esistono i riti: civile, celebrato da un ufficiale civile; concordatario da un ministro del culto cattolico; infine
religioso non cattolico da un ministro di culti ammessi.
Per ciascun rito sono necessari dei documenti da presentare presso gli uffici del Comune, importante ricordare quindi che i certificati validi per il rito civile sono obbligatori in tutti i casi.
Ecco i primi passi da compiere una volta deciso di convolare a nozze:
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un Ufficiale di Stato civile nel Comune di residenza di uno dei due fidanzati. Il rito civile è molto più breve di quello religioso, e consiste in alcune domande formali ai futuri sposi e nella successiva lettura da parte del sindaco (o chi per lui) degli articoli del Codice Civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi. Il tutto in presenza di due testimoni (al contrario del rito religioso essi non possono essere più di due). E' possibile celebrare le nozze in un Comune diverso, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.
Negli ultimi anni il costume sta cambiando anche la celebrazione dei matrimoni civili. Non è raro, infatti, che per l'occasione i futuri sposi si rivolgano a fiorai per addobbare la sala comunale e musicisti che sottolineino i momenti più importanti. Molti Comuni stanno adibendo alla celebrazione dei matrimoni, appositi luoghi, anche al di fuori della casa comunale, con l'intento di offrire uno scenario più consono e romantico.
IN ITALIA POSSONO SPOSARSI:
1. I cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano libertà di stato. Per libertà di stato si intende che non siano legati da un precedente matrimonio civile o da uno religioso che sia stato scritto nei registri dello stato civile.
2. I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
3. I cittadini che abbiano compiuto 16 anni, provvisti di autorizzazione del Tribunale dei minori.
4. I cittadini già coniugati che abbiano ricevuto l’annullamento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti del precedente matrimonio civile.
Casi particolari:
Minorenni: si necessita di un documento di autorizzazione del Tribunale dei minori;
Donne vedove da meno di 300 giorni: E' necessario presentare il documento di autorizzazione del Tribunale civile;
Cittadini stranieri: è necessario un certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese di origine, e, in alcuni casi, un atto di nascita tradotto in italiano dal consolato o dall'ambasciata. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni del codice civile italiano.
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo.
Il regime patrimoniale
Al momento delle nozze, bisogna comunicare quale tipo di regime patrimoniale si è scelto. Si può decidere per la comunione dei beni, o per la separazione dei beni. E' opportuno informarsi e capire bene cosa comporti con precisione sia l'una che l'altra posizione. La scelta va comunicata sia all'Ufficiale di Stato civile che al sacerdote, al termine delle celebrazioni.
Documenti per matrimonio Civile ![]()
Sposarsi in chiesa Matrimonio cattolico Matrimonio concordatario
Trattiamo qui del Matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica, essendo questo il culto largamente più diffuso nelle nostre zone. Per i riti secondo gli altri culti religiosi rimandiamo ai siti di riferimento delle varie Chiese.
Per chi decide di sposarsi in Chiesa, la prima cosa da fare è quella di partecipare al "corso di preparazione al Matrimonio", che è una sorta di breve catechesi per spiegare ai futuri sposi cosa è il Matrimonio per i cristiani e come esso viene celebrato in Chiesa. Il corso è generalmente obbligatorio e si tiene, con modalità diverse, in ogni parrocchia. Alla fine del corso, che dura di solito un paio di mesi, viene rilasciato un attestato da presentare insieme agli altri documenti; Tale attestato ha una validità indicativa di due anni. E' importante, quindi, informarsi per tempo presso la parrocchia in cui si è deciso di sposarsi.
E' bene ricordare anche in questa sede, che la Chiesa non ammette il divorzio. Non staremo qui a dissertarne le ragioni, anche se in fondo basta riflettere sulle parole che gli sposi pronunciano davanti a Dio, per capire che è una promessa che vale per tutta la vita e che non cambia al mutare delle circostanze: "...prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita"...
Tuttavia, in alcuni casi particolari, si può ottenere l'annullamento del matrimonio. A differenza del divorzio, con l'annullamento non si scioglie il Matrimonio, ma si dimostra che è nullo, e cioè che è come se non fosse mai stato celebrato, perché, per qualche valido motivo o vizio di forma, la sua celebrazione e da considerarsi come mai avvenuta.
Le pratiche per l'annullamento competono al tribunale Ecclesiastico.
Durante il rito religioso, verranno letti agli sposi gli articoli del codice civile che riguardano obblighi e diritti derivanti dal matrimonio, in presenza dei testimoni. E' sufficiente, per legge, un testimone per ciascuno, ma la tradizione ne concede fino a due. Il loro compito si risolve nel firmare, insieme agli sposi, l'atto di matrimonio. Secondo il rito concordatario, il matrimonio in chiesa viene riconosciuto nel suo valore anche
civile, quindi in comune è sufficiente fare solo le pubblicazioni. Alla fine della messa (o prima) si deve anche comunicare al parroco se si desidera avvalersi del regime di comunione o di divisione dei beni. Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
Quale Chiesa scegliere?
In passato era uso comune sposarsi nella parrocchia d'appartenenza della sposa, e, in verità questa tradizione è ancora abbastanza radicata. Tuttavia oggi si ci può sposare indifferentemente presso la parrocchia dell'uno o dell'altro consorte. E' anche possibile chiedere al parroco l'autorizzazione di sposarsi in una Chiesa differente, (per esempio quella del posto in cui si andrà a vivere...) spiegandogli i motivi della scelta. Questo caso richiederà un ulteriore dispendio di tempo per la trasmissione dei documenti presso la nuova parrocchia.
Le pubblicazioni dovranno infatti essere affisse comunque anche nelle parrocchie d'origine.
Le cose da sapere:
- Il congedo matrimoniale ![]()
- L'assegno matrimoniale ![]()
- Il divieto di licenziamento per matrimonio ![]()
- Riferimenti giuridici del matrimonio ![]()